Disoccupazione Italiana all’estero

Disoccupazione Italiana all'estero

L’indennità di disoccupazione, in linea di massima, si deve percepire nel paese che la eroga. La legge però consente di recarsi all’estero, a Lanzarote nel nostro caso, in cerca di lavoro, continuando a percepire regolarmente l’indennità di disoccupazione italiana per 3 mesi, rinnovabili per altri 3 e rispettando alcune norme. Scriviamo “regolarmente” perché, forse non lo sapete cari amici, chi percepisce la disoccupazione non può recarsi all’estero.

Nel caso vogliate trasferirvi a Lanzarote continuando a percepire l’indennità di disoccupazione dovrete rispettare le seguenti condizioni:

  • essere in uno stato di disoccupazione completa ed essere iscritto da almeno 4 settimane nelle liste di disoccupazione;
  • comunicare al centro per l’impiego di appartenenza la volontà di recarsi all’estero e richiedere alla propria sede INPS l’autorizzazione a trasferire l’indennità di disoccupazione attraverso la domanda di rilascio del modulo U2 (ex E303), unitamente al modulo U1 di attestazione dei periodi di assicurazione;
  • iscriversi come “demandante de empleo” (in cerca di impiego) presso il “Servicio Canario de Empleo” (servizio canario per l’impiego)- https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce entro 7 giorni dalla data in cui si lascia l’Italia, presentando il modulo U2 ricevuto.

La prestazione di disoccupazione rimarrà sospesa finchè il servizio per l’impiego canario non comunicherà all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l’INPS vi pagherà direttamente la prestazione dovuta a decorrere dalla data in cui avete lasciato l’Italia.

Nel caso in cui ci si iscriva presso il servizio per l’impiego canario oltre il 7° giorno, l’indennità sarà erogata solo a partire dalla data di iscrizione allo stesso e sino alla data di scadenza già fissata (3 mesi a partire dal giorno in cui si lascia l’Italia).

Nel caso trascorsi i 3 mesi non si sia trovato un lavoro a Lanzarote e si voglia rinnovare il trasferimento dell’indennità, qualora se ne abbia ancora diritto, è possibile rinnovare la richiesta, per ulteriori tre mesi, prima della scadenza dello stesso, pena la perdita dell’indennità, recandosi in Italia presso l’ente erogatore di appartenenza.

ATTENZIONE! NON si tratta di un prolungamento del periodo in cui si ha diritto all’indennità di disoccupazione bensì della possibilità di percepire legalmente l’indennità mentre siete all’estero in cerca di lavoro. Per fare un esempio pratico, se avete diritto a 8 mesi di disoccupazione ne potrete percepire 5 risiedendo in Italia e 3 all’estero, oppure 2 in Italia e 3 più 3 all’estero.