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La pensione, o assegno sociale, è una prestazione simile alla pensione previdenziale che, invece che derivare dal versamento dei contributi lavorativi, è di tipo assistenziale e viene elargita a coloro che abbiano raggiunto l’età massima fissata per lavorare ma, d’altro canto, non abbiano ancora maturato la pensione vera e propria.
Trattandosi, pertanto, di una prestazione assistenziale che lo stato italiano dà ai cittadini aventi diritto, chi ne beneficia non può trasferirsi all’estero pena la perdita del diritto dello stesso e questo è un principio riconosciuto anche negli altri paesi europei per il quale tutte le prestazioni di assistenza sociale non sono esportabili.
Nel caso in cui la residenza effettiva ed abituale non sia più in Italia (quando, cioè, la permanenza all’estero sia superiore ad un mese continuativo), escludendo gravi motivi sanitari che dovranno, comunque, essere opportunamente documentati, l’INPS sospenderà, in maniera automatica, l’erogazione dell’assegno sociale. Trascorso un anno dalla sospensione ed a seguito di verifica del permanere della situazione, l’INPS provvederà a revocare, in via definitiva, il beneficio.
L’INPS, per legge, è tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche, anche avvalendosi della Polizia Municipale e delle altre autorità di Pubblica Sicurezza, per accertare la residenza stabile e continuata in Italia di coloro che percepiscono questo tipo di prestazione. Infatti, è notizia di questi giorni la scoperta, con conseguente denuncia, di più di 500 persone residenti all’estero che continuavano a percepire, indebitamente, pensioni di tipo sociale.
Alla stessa stregua delle pensioni sociali, quindi non esportabili all’estero, sono le prestazioni economiche quali le pensioni, gli assegni e le indennità per gli invalidi civili e del lavoro, ciechi e sordomuti nonché l’indennità di accompagnamento, in quanto si tratta, appunto, di prestazioni speciali a carattere non contributivo che vengono, quindi, garantite esclusivamente nel paese che le ha certificate e le eroga.
Pertanto, in caso di trasferimento della propria residenza all’estero, oltre a comunicare all’INPS la perdita del diritto alla riscossione delle prestazioni economiche di cui sopra, sarà necessario riavviare l’iter per il riconoscimento della propria invalidità presso il nuovo paese di residenza.
Nel caso di Lanzarote, cari amici, dovrete rivolgervi al “Gobierno de Canarias” (il Governo delle Canarie) alla “Dirección General de Dependencia y Discapacidad” (Direzione Generale delle Dipendenze e Discapacità) per presentare la domanda corredata dell’opportuna documentazione medica (qui maggiori informazioni: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/1978#).